Cronotachigrafo, omologazioni e autorizzazioni: nuova disciplina in vigore dal 6 maggio
Un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha modificato la disciplina delle modalità di omologazione delle carte tachigrafiche e le autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di intervento tecnico.

Un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha modificato la disciplina delle modalità di omologazione delle carte tachigrafiche e le autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di intervento tecnico.
Sono state autorizzate al montaggio, alle riparazioni e ai controlli sui cronotachigrafi anche le imprese di riparazione di veicoli nel settore meccanico, elettrico e meccatronico. La nuova disciplina entra in vigore dal 6 maggio.
Le regole sottolineano, però, i possibili casi di conflitto di interesse e come evitarli.
Le imprese autorizzate, infatti, non devono operare su tachigrafi installati su mezzi di cui siano titolari, o, sempre per evitare conflitti di interesse, su dispositivi appartenenti a società a cui i centri sono in qualsiasi modo riconducibili.
Per escludere che il conflitto di interessi ci sia sarà necessario rilasciare una apposita dichiarazione.
La disciplina transitoria
Le autorizzazioni a operare sui tachigrafi analogici rilasciate prima del 6 maggio decadono automaticamente alla scadenza del primo rinnovo, che è biennale. Negli altri casi le autorizzazioni decadranno entro novembre 2024. Il decreto disciplina anche i requisiti che devono avere i centri tecnici, le autorizzazioni biennali e il loro rinnovo.
La consegna dei dati
I dati delle ultime registrazioni potranno essere consegnati alle imprese di autotrasporto che le hanno effettuate a cura del centro tecnico che opera la sostituzione o il ritiro del cronotachigrafo, ma occorrerà una richiesta scritta. Quest’ultima può essere consegnata a mano al responsabile del centro oppure spedita via pec o con raccomandata ar.
I casi di conflitto
Per le imprese dotate di mezzi soggetti all’obbligo di montaggio del cronotachigrafo, nella dichiarazione dovrà essere citata obbligatoriamente l’impresa in questione.
Il responsabile ed i tecnici del Centro di controllo sono egualmente tenuti al rilascio della dichiarazione sulla presenza o meno di conflitti di interesse con i titolari dell’impresa di trasporto.
In via generale sono tenuti alla dichiarazione i titolari di imprese individuali, i soci amministratori delle società di persone, i legali rappresentanti delle società di capitali oppure gli amministratori delegati.
I casi particolari
Per le società di capitali con numero di soci pari o inferiore a 4 la dichiarazione può essere rilasciata dal socio unico, oppure da quello di maggioranza. Quando il socio unico o quello di maggioranza sono una persona giuridica a rilasciare la dichiarazione deve essere il legale rappresentante della persona giuridica (ossia della società) o l’amministratore.
Per i gruppi di imprese la dichiarazione dovrà essere presentata dai legali rappresentanti o dagli amministratori dell’impresa controllante.