Reverse charge nella logistica: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul regime IVA
Dall’Agenzia delle Entrate arrivano nuovi chiarimenti sul reverse charge nella logistica. La circolare, diffusa a dicembre 2025, serve a fare chiarezza su come applicare il regime transitorio opzionale di versamento dell’IVA, previsto dalla Legge di Bilancio 2025. Un passaggio necessario in attesa che l’Unione europea si esprima sul reverse charge strutturale. Le indicazioni riguardano le […]
Dall’Agenzia delle Entrate arrivano nuovi chiarimenti sul reverse charge nella logistica. La circolare, diffusa a dicembre 2025, serve a fare chiarezza su come applicare il regime transitorio opzionale di versamento dell’IVA, previsto dalla Legge di Bilancio 2025. Un passaggio necessario in attesa che l’Unione europea si esprima sul reverse charge strutturale.
Le indicazioni riguardano le attività di trasporto, movimentazione delle merci e logistica. Il perimetro delle operazioni interessate viene così definito in modo più netto.
L’intervento serve a limitare le irregolarità IVA nei comparti più esposti, senza incidere sull’operatività delle imprese in regola.
Ambito di applicazione del reverse charge IVA nella logistica
La circolare illustra l’ambito di applicazione del regime transitorio opzionale per le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater) del sesto comma dell’articolo 17 del Decreto IVA, effettuate nei confronti delle imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica.
Possono congiuntamente applicare il nuovo e temporaneo regime opzionale:
Le imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica individuate in base alla classificazione Ateco 2025, sezione H – Trasporto e Magazzinaggio, e in particolare:
49.20 Trasporto ferroviario di merci;
49.41 Trasporto di merci su strada;
50.20 Trasporto marittimo e costiero di merci;
51.21 Trasporto aereo di merci;
52.1 Magazzinaggio e deposito;
52.21.4 Gestione di centri di movimentazione merci;
52.24 Movimentazione merci;
52.25 Servizi di logistica;
53.10 Attività postali con obbligo di servizio universale;
I soggetti che, alle medesime imprese, rendono servizi tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati.
Reverse charge e funzionamento dell’opzione IVA
Per effetto dell’opzione, prestatore e committente concordano che l’IVA sia versata dal committente in nome e per conto del prestatore, con responsabilità solidale di entrambi. L’opzione può essere esercitata a qualunque livello della catena di subappalto, a prescindere dall’opzione esercitata o meno a monte.
Fatturazione e versamenti
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la fattura è emessa dal prestatore o dal subappaltatore ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Iva e deve riportare l’annotazione: “Opzione Iva a carico del committente ex articolo 1, comma 59, legge n. 207 del 2024”.
L’imposta è versata dal committente tramite modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno sedici del mese successivo alla data di emissione della fattura, utilizzando il codice tributo 6045 e il codice identificativo 66 per il soggetto solidalmente responsabile.
Regime IVA trimestrale degli autotrasportatori
La circolare precisa, inoltre, che l’opzione per il regime transitorio non comporta il venir meno del regime trimestrale degli autotrasportatori previsto dall’articolo 74, quarto comma, del DPR Iva.
Il regime trimestrale continua quindi ad applicarsi anche in presenza dell’opzione, potendo i due regimi coesistere in capo allo stesso soggetto.
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