Ritardo nel pagamento delle fatture di trasporto: nuovo tasso di interesse primo semestre 2026
Per il primo semestre 2026 è aggiornato il tasso di interesse applicabile ai ritardi nel pagamento delle fatture di trasporto, come da avviso MEF pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026. L’aggiornamento riguarda il trasporto e la logistica. Qui sotto sono indicati il tasso di interesse valido, i riferimenti di legge e […]

Per il primo semestre 2026 è aggiornato il tasso di interesse applicabile ai ritardi nel pagamento delle fatture di trasporto, come da avviso MEF pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026. L’aggiornamento riguarda il trasporto e la logistica.
Qui sotto sono indicati il tasso di interesse valido, i riferimenti di legge e quando scattano gli interessi di mora sulle fatture di trasporto.
Tasso di interesse per il primo semestre 2026
Per il primo semestre 2026 il tasso di interesse base è fissato al 2,15% (avviso MEF, G.U. n. 15 del 20 gennaio 2026).
Ritardo pagamento fatture di trasporto: normativa
Per le fatture di trasporto non valgono solo le regole generali.
Si applica una disciplina specifica.
I riferimenti sono:
articolo 5 del Decreto Legislativo 231/2002
articolo 83-bis, comma 13, della Legge 133/2008
Le norme riguardano i contratti di trasporto di merci e tutelano il creditore in caso di pagamento tardivo.
Applicazione tasso di interesse in caso di ritardo nel pagamento
Gli interessi di mora si applicano se una fattura non viene pagata entro 60 giorni dalla data di emissione.
Superato questo termine, il ritardo scatta automaticamente.
Tasso di interesse di mora per ritardo nel pagamento nel primo semestre 2026
Se il pagamento delle fatture di trasporto avviene oltre i 60 giorni, il tasso di interesse applicato non è quello base ma quello maggiorato previsto dalla normativa. In pratica, al tasso fissato dal MEF vanno aggiunti otto punti percentuali.
Partendo dal tasso base del 2,15%, per il primo semestre 2026 l’interesse di mora arriva quindi al 10,15%.
Il tasso si applica ai ritardi di pagamento delle fatture di trasporto emesse tra gennaio e giugno 2026.
La regola vale nei rapporti tra imprese di trasporto e committenti quando i termini di pagamento non vengono rispettati.
Ritardi di pagamento e liquidità
Nel trasporto i pagamenti in ritardo sono una cosa che capita spesso. Quando le fatture non vengono saldate nei tempi, il problema è immediato: mancano i soldi per coprire i costi correnti. Gasolio, stipendi e manutenzioni non aspettano i tempi dei committenti.
Perché esiste il tasso di mora
Il tasso di interesse di mora serve a questo. Non è una formalità. Scatta quando i pagamenti arrivano in ritardo e serve a riequilibrare il rapporto tra chi paga tardi e chi deve anticipare i costi del servizio.
In pratica
Per il primo semestre 2026, se una fattura di trasporto viene pagata oltre i 60 giorni, si applica il tasso di mora del 10,15%. È il valore previsto dalla normativa per i ritardi che si verificano tra gennaio e giugno 2026.
Leggi anche: Reverse charge nella logistica: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul regime IVA







