Tachigrafo: il MIT chiarisce l’obbligo di G2V2 per veicoli tra 2,5 e 3,5 tonnellate
Dal 1° luglio 2026 scatta un nuovo obbligo sul tachigrafo. Riguarda anche i veicoli tra 2,5 e 3,5 tonnellate quando operano nei trasporti internazionali. I primi chiarimenti arrivano dal Ministero dei Trasporti, con una circolare firmata da Fausto Fedele. Il tachigrafo è richiesto per le operazioni oltre confine e per il cabotaggio. Per i trasporti […]

Dal 1° luglio 2026 scatta un nuovo obbligo sul tachigrafo. Riguarda anche i veicoli tra 2,5 e 3,5 tonnellate quando operano nei trasporti internazionali.
I primi chiarimenti arrivano dal Ministero dei Trasporti, con una circolare firmata da Fausto Fedele. Il tachigrafo è richiesto per le operazioni oltre confine e per il cabotaggio. Per i trasporti svolti solo in ambito nazionale resta l’esenzione.
Obbligo di tachigrafo: quali veicoli sono coinvolti
L’obbligo del tachigrafo riguarda i veicoli tra 2,5 e 3,5 tonnellate utilizzati nei trasporti internazionali o nel cabotaggio. Sono inclusi anche eventuali rimorchi o semirimorchi. Per i trasporti nazionali resta l’esenzione dall’obbligo del tachigrafo.
Il MIT chiarisce un punto operativo. In presenza di documentazione che attesti un traffico internazionale, si presume che il conducente sia soggetto agli obblighi fin dall’inizio della giornata lavorativa. Questo vale nel giorno in cui effettua il trasporto internazionale o il cabotaggio.
In questi casi il conducente deve utilizzare correttamente il tachigrafo e rispettare le norme sui tempi di guida e di riposo, incluso il riposo settimanale.
Cronotachigrafo G2V2: funzionamento e registrazione dei dati
Il tachigrafo intelligente di seconda generazione introduce sistemi di registrazione più avanzati. In presenza di segnale satellitare, registra automaticamente le coordinate del veicolo e memorizza la posizione ogni tre ore cumulative di guida.
A questi dati si aggiungono quelli inseriti dal conducente, come il Paese di inizio e fine attività, oltre alla registrazione automatica dell’attraversamento delle frontiere. Il tachigrafo raccoglie così informazioni più complete sulle attività di guida e sull’utilizzo del veicolo.
Tachigrafo e obbligo di esibizione dei dati
Non cambia l’obbligo per i conducenti di esibire, in caso di controllo, sia le registrazioni della giornata in corso sia quelle relative ai 56 giorni precedenti al controllo.
Si tratta di una prescrizione che riguarda direttamente il conducente e che resta valida anche con l’estensione dell’obbligo del tachigrafo ai nuovi veicoli.
Trasporti misti: nazionale e internazionale
Per i conducenti che fanno sia trasporti nazionali sia internazionali, il MIT chiarisce che gli obblighi del Regolamento (CE) 561/2006 valgono solo durante i trasporti internazionali e il cabotaggio.
Nelle tratte svolte esclusivamente in ambito nazionale resta l’esenzione dall’obbligo del tachigrafo.
Continuità delle registrazioni
Se il conducente alterna veicoli esenti in ambito nazionale con veicoli soggetti all’obbligo del tachigrafo nei trasporti internazionali o nel cabotaggio, deve comunque garantire la continuità delle registrazioni.
Deve inoltre poter esibire i dati relativi ai 56 giorni precedenti al controllo.
Imprese e gestione del cronotachigrafo
La circolare chiarisce che dal 1° luglio 2026 gli obblighi si estendono anche alle imprese che utilizzano veicoli tra 2,5 e 3,5 tonnellate nei trasporti internazionali o nel cabotaggio.
Le aziende devono quindi gestire correttamente il tachigrafo. Serve formazione per i conducenti, controllo delle registrazioni e rispetto delle norme sui tempi di guida e di riposo.
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