Tachigrafo, ecco chi è esentato dal rispetto dei tempi di guida e di riposo
Aggiornamenti e novità in arrivo per quanto riguarda le esenzioni dall’obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nonché della dotazione del tachigrafo per determinate categorie di veicoli. Una circolare del Ministero dell’Interno comunica infatti i contenuti del decreto emanato dal MIT il 22 aprile 2025. Il provvedimento aggiorna il regime delle esenzioni […]

Aggiornamenti e novità in arrivo per quanto riguarda le esenzioni dall’obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nonché della dotazione del tachigrafo per determinate categorie di veicoli.
Una circolare del Ministero dell’Interno comunica infatti i contenuti del decreto emanato dal MIT il 22 aprile 2025. Il provvedimento aggiorna il regime delle esenzioni dall’uso del tachigrafo per determinate categorie di veicoli nell’autotrasporto di merci, stabilendo esenzioni dall’uso del tachigrafo e, per alcune categorie, anche dal rispetto dei tempi di guida e riposo, come previsto dall’articolo 13 del Regolamento (CE) 561/2006 che consente agli Stati membri di introdurre deroghe per specifiche tipologie di veicoli.
I veicoli esenti
Il Ministero dell’Interno riporta le deroghe previste dal nuovo decreto, che sostituisce il precedente del 2007, valide sul territorio nazionale per i seguenti veicoli:
a) veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all’articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale;
b) veicoli adibiti a scuola guida per l’ottenimento della patente di guida o dell’attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro;
c) veicoli impiegati nell’ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi radiofonici e televisivi”;
d) veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
e) veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie o la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale;
f) veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro o valori;
g) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano;
h) veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a cento km.
I dati del tachigrafo
Lo scopo principale del tachigrafo è quello di monitorare e registrare i dati essenziali per il rispetto della normativa sui tempi di guida e di riposo, stabilita a livello europeo. Questi dati includono:
- Periodi di guida: Periodo durante il quale il conducente ha guidato
- Periodi di riposo: Le pause effettuate e i riposi giornalieri/settimanali;
- Tempi di disponibilità: Periodi in cui il conducente è disponibile ma non guida (es. attesa per carico/scarico);
- Altre mansioni: Lavoro diverso dalla guida;
- Velocità del veicolo: La velocità in un determinato momento;
- Distanza percorsa: I chilometri effettuati;
I dati registrati dal tachigrafo devono essere conservati e resi disponibili alle autorità competenti, che possono effettuare controlli sia su strada sia presso la sede delle imprese, permettendo così alle autorità di verificare il rispetto delle normative e sanzionare eventuali infrazioni.
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