Tempi di carico e scarico camion: la circolare del MIT chiarisce le regole
Una circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), firmata dal Capo Dipartimento Stefano Fabrizio Riazzola, ha chiarito le nuove norme sui tempi di carico e scarico camion introdotte dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105, di conversione del DL Infrastrutture. Il documento risponde alle segnalazioni di committenza e autotrasportatori sulle difficoltà interpretative emerse […]

Una circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), firmata dal Capo Dipartimento Stefano Fabrizio Riazzola, ha chiarito le nuove norme sui tempi di carico e scarico camion introdotte dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105, di conversione del DL Infrastrutture.
Il documento risponde alle segnalazioni di committenza e autotrasportatori sulle difficoltà interpretative emerse dopo l’entrata in vigore della norma.
Chiarimenti del MIT sui tempi di carico e scarico camion
La circolare sottolinea che i chiarimenti si sono resi necessari a causa delle differenti interpretazioni della norma da parte dei vari operatori della filiera.
L’obiettivo del MIT è fornire un orientamento applicativo uniforme per evitare difficoltà operative o contenziosi e garantire la continuità del servizio di autotrasporto.
Il documento ribadisce che la disposizione non prevede nuovi interventi regolamentari o interpretativi, ma solo indicazioni applicative per una migliore attuazione delle regole.
Regole sui tempi di carico e scarico camion e indennizzi
Il MIT precisa che il periodo di franchigia per l’attesa, sia al carico che allo scarico delle merci, è fissato in 90 minuti.
Trascorso tale limite, il vettore ha diritto a un indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo.
L’indennizzo è dovuto anche in caso di superamento dei tempi contrattuali di carico o scarico, senza ulteriori franchigie.
Pertanto:
- i tempi di franchigia non comprendono le operazioni materiali di carico e scarico;
- non sono previsti ulteriori periodi di franchigia oltre quelli stabiliti;
- l’indennizzo di 100 euro è dovuto anche per ritardi inferiori all’ora;
- l’indennizzo non è dovuto se il ritardo è imputabile al vettore.
Contratto di trasporto e tempi di carico e scarico camion
La circolare evidenzia l’importanza del contratto di trasporto, che deve indicare con precisione il luogo e l’orario delle operazioni.
Il MIT ricorda che, nel definire il contenuto contrattuale, le parti devono rispettare i limiti imposti dall’art. 1322 del Codice civile e dal D.Lgs. n. 286/2005, che regolano l’esercizio dei diritti e dei doveri delle parti coinvolte.
A differenza della normativa precedente, la nuova legge non consente deroghe pattizie, eliminando quindi la possibilità di accordi che modifichino le regole su tempi di carico e scarico camion e sui relativi indennizzi.
Coordinamento nella filiera logistica
Il MIT sottolinea che le operazioni di carico e scarico coinvolgono diversi soggetti, tra cui vettori stradali, spedizionieri, agenti marittimi e terminalisti, e che avvengono in terminali di diversa natura come porti, interporti e piattaforme logistiche.
Poiché la legge stabilisce la responsabilità solidale di committente e caricatore nel pagamento dell’indennizzo al vettore, il Ministero raccomanda di:
- definire in modo accurato il luogo, le modalità di accesso e i tempi di esecuzione delle operazioni;
- indicare chiaramente chi sia l’effettivo responsabile del carico o dello scarico;
- esplicitare eventuali cause di forza maggiore che possano incidere sulle tempistiche.
Queste raccomandazioni mirano a prevenire contenziosi e a garantire una gestione trasparente delle responsabilità, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 286/2005, che disciplina le violazioni connesse alla sicurezza della circolazione stradale e alla sicurezza sociale.
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