Trasporto merci con autoarticolati: il MIT chiarisce i limiti di lunghezza ammessi
Nel trasporto merci con autoarticolati, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito un nuovo chiarimento sui limiti di lunghezza ammessi alla circolazione. Con una circolare del 15 dicembre 2025, il Ministero ha ribadito l’orientamento già espresso nel 2023, a seguito della modifica dell’articolo 61 del Codice della strada introdotta dal Decreto Legge n. […]

Nel trasporto merci con autoarticolati, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito un nuovo chiarimento sui limiti di lunghezza ammessi alla circolazione.
Con una circolare del 15 dicembre 2025, il Ministero ha ribadito l’orientamento già espresso nel 2023, a seguito della modifica dell’articolo 61 del Codice della strada introdotta dal Decreto Legge n. 121 del settembre 2021.
Il chiarimento riguarda l’applicazione del limite massimo di lunghezza degli autoarticolati alla luce delle disposizioni vigenti.
Lunghezza massima nel trasporto intermodale
A seguito della modifica normativa del 2021, la lunghezza massima degli autoarticolati è innalzata a 18,75 metri. Tale misura riguarda esclusivamente i veicoli impiegati nel trasporto intermodale strada–rotaia e strada–mare, a condizione che i rimorchi e le unità di carico risultino certificati come idonei a questo tipo di trasporto.
Il MIT ha precisato che questa possibilità opera solo nel rispetto delle misure regolamentari attualmente vigenti.
Applicazione dell’articolo 216 del Regolamento di esecuzione
In assenza di un adeguamento delle misure fissate dall’articolo 216 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, continuano ad applicarsi le quote dimensionali previste per i complessi veicolari fino a 16,50 metri. Tali quote comprendono i limiti di 12 metri e 2,04 metri.
Il MIT ha ribadito che la circolazione fino a 18,75 metri è consentita solo nel rispetto di queste misure. In caso contrario, il veicolo non rientra nella disciplina ordinaria.
Trasporto merci con autoarticolati e veicoli eccezionali
Il mancato rispetto delle quote stabilite dall’articolo 216 comporta la qualificazione del semirimorchio come veicolo eccezionale per superamento dei limiti di sagoma. In tali casi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 10 del Codice della strada.
Nel trasporto merci con autoarticolati, questa qualificazione comporta l’applicazione delle regole previste per la circolazione dei veicoli eccezionali.
Approvazione dei semirimorchi
Il chiarimento ministeriale ribadisce che, allo stato attuale, è consentita l’approvazione esclusivamente di semirimorchi idonei a costituire complessi veicolari di lunghezza massima pari a 16,50 metri, in grado di garantire il rispetto delle quote dimensionali previste dall’articolo 216 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.
Questo orientamento vale anche per i mezzi destinati al trasporto intermodale.
Verifiche in fase di immatricolazione degli autoarticolati
Il MIT richiama gli Uffici della Motorizzazione civile a effettuare un’attenta verifica dei requisiti dimensionali anche durante l’immatricolazione di veicoli provenienti dall’estero, anche quando tali veicoli risultino già immatricolati.
Orientamento confermato dal MIT
La circolare del 15 dicembre 2025 non introduce nuove disposizioni, ma conferma un orientamento già definito.
Nel trasporto merci con autoarticolati, il rispetto delle quote dimensionali previste dal Regolamento di esecuzione del Codice della strada determina la corretta qualificazione del veicolo e l’applicazione della disciplina ordinaria o di quella prevista per i veicoli eccezionali.
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