Trasporto su strada, idoneità finanziaria imprese: le indicazioni MIT per la dimostrazione annuale del requisito
Idoneità finanziaria, arrivano nuovi chiarimenti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. È stata infatti pubblicata una circolare sulla dimostrazione annuale del requisito, prevista dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 e dalla normativa nazionale. Il documento nasce dai quesiti arrivati dagli Uffici della Motorizzazione Civile e serve a chiarire in modo uniforme sia le modalità con […]

Idoneità finanziaria, arrivano nuovi chiarimenti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. È stata infatti pubblicata una circolare sulla dimostrazione annuale del requisito, prevista dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 e dalla normativa nazionale.
Il documento nasce dai quesiti arrivati dagli Uffici della Motorizzazione Civile e serve a chiarire in modo uniforme sia le modalità con cui dimostrare il requisito sia chi è legittimato a presentare la relativa documentazione.
Quadro normativo e obbligo annuale di dimostrazione dell’idoneità finanziaria
La circolare ricorda che il requisito dell’idoneità finanziaria non va dimostrato una sola volta, ma ogni anno. È quanto prevedono le norme europee e nazionali che regolano l’accesso alla professione di trasportatore su strada.
In pratica, si tratta di un passaggio necessario per continuare a lavorare: la verifica va rifatta annualmente, seguendo le modalità già stabilite dalla normativa.
Modalità di dimostrazione del requisito
La normativa prevede due modalità alternative per comprovare l’idoneità finanziaria:
- la modalità ordinaria, con certificazione rilasciata da un revisore legale iscritto al relativo Registro;
- la modalità alternativa, tramite attestazione rilasciata da un istituto bancario o da un’impresa di assicurazioni.
La circolare ribadisce che la modalità alternativa non è cumulabile con quella ordinaria e che la dimostrazione del requisito deve essere effettuata annualmente secondo una delle due modalità previste.
Legittimazione alla presentazione della documentazione
Uno dei principali chiarimenti forniti riguarda la titolarità alla presentazione della documentazione comprovante il possesso dell’idoneità finanziaria.
La circolare stabilisce espressamente che i modelli IDOFIN, le certificazioni sottoscritte dai revisori legali e le attestazioni rilasciate da istituti bancari o imprese di assicurazioni non possono essere presentati direttamente agli Uffici della Motorizzazione Civile dai medesimi soggetti certificatori.
La documentazione completa, costituita dal modello IDOFIN debitamente compilato e sottoscritto e dalla relativa certificazione o attestazione, deve essere presentata esclusivamente da uno dei seguenti soggetti legittimati:
- i diretti interessati, ossia le imprese esercenti la professione di trasportatore su strada;
- gli operatori professionali intermediari individuati negli studi di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
- soggetti occasionalmente delegati dai diretti interessati, non operanti a titolo professionale, entro il limite massimo di poche operazioni annue, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di tracciabilità e responsabilità della delega.
È importante che la documentazione sia presentata dal soggetto corretto e che sia completa e conforme, altrimenti la pratica non può essere accolta.
Documentazione richiesta in modalità ordinaria
Con riferimento alla dimostrazione del requisito per il rinnovo annuale in modalità ordinaria, la circolare precisa che i soggetti interessati devono presentare all’Ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente, nel rispetto della normativa vigente e senza aggiunta di elementi non espressamente richiesti, la seguente documentazione:
- il modello IDOFIN debitamente compilato, secondo quanto previsto dalla precedente disciplina di settore;
- la certificazione di idoneità finanziaria sottoscritta da un revisore legale, redatta secondo il modello allegato alla circolare.
Il modello di certificazione è stato aggiornato al fine di includere espressamente la clausola relativa alla consapevolezza delle responsabilità connesse alle dichiarazioni rese.
Attività di verifica degli Uffici della Motorizzazione Civile
La circolare chiarisce in modo puntuale il perimetro dell’attività istruttoria demandata agli Uffici della Motorizzazione Civile.
In particolare, gli uffici sono tenuti a ricevere la documentazione verificandone esclusivamente la completezza e la conformità formale ai modelli allegati, senza esercitare alcuna valutazione discrezionale in merito ai dati economico-finanziari certificati, che restano integralmente nella responsabilità del soggetto certificatore.
Finalità delle indicazioni operative
Le indicazioni fornite dal Ministero si inseriscono in un’ottica di uniformità applicativa sul territorio nazionale, anche alla luce delle difformità riscontrate nella modulistica utilizzata presso i diversi Uffici periferici.
Le Direzioni Generali Territoriali sono pertanto invitate a garantire la più ampia diffusione della circolare presso gli Uffici della Motorizzazione Civile e gli enti interessati, al fine di assicurare un’applicazione coerente delle disposizioni relative alla dimostrazione annuale dell’idoneità finanziaria da parte delle imprese esercenti la professione di trasportatore su strada.
Leggi anche: Interscambio pallet: regole e guida operativa delle associazioni del settore









