Noleggio senza conducente: arrivano chiarimenti dal MIT
Dopo l’entrata in vigore dell’applicativo Ren-Noleggi, in seguito alle modifiche dell’art. 84 del Codice della Strada, che riguarda i veicoli noleggiati da imprese iscritte al Ren, sono stati chiesti dei chiarimenti. Il MIT ha emanato una nuova circolare esplicativa al fine di dissipare i dubbi sull’applicazione. I veicoli che possono essere noleggiati: quelli immatricolati per […]

Dopo l’entrata in vigore dell’applicativo Ren-Noleggi, in seguito alle modifiche dell’art. 84 del Codice della Strada, che riguarda i veicoli noleggiati da imprese iscritte al Ren, sono stati chiesti dei chiarimenti.
Il MIT ha emanato una nuova circolare esplicativa al fine di dissipare i dubbi sull’applicazione.
- I veicoli che possono essere noleggiati: quelli immatricolati per uso di terzi. Non è permesso noleggiare veicoli presso imprese che trasportano in conto proprio.
- Hanno l’obbligo di registrazione tutte le imprese iscritte al Ren che vogliono utilizzare un veicolo in locazione senza conducente con targa italiana o con targa di uno degli stati membri dell’UE.
- L’iscrizione nell’applicativo Ren-noleggi è obbligatoria entro il 15 Gennaio 2024, se il contratto di locazione è stato stipulato entro tale data.
- Sono invece escluse le imprese esercenti trasporti in conto proprio e quelle iscritte all’Albo con veicoli fino a 1,5 ton.
- Sono esenti dall’obbligo tutte le imprese che, per svolgere la propria attività, dispongono soltanto del veicolo noleggiato senza conducente per un periodo residuo di almeno sei mesi.
- Se le imprese stesse non hanno registrato il veicolo nell’applicativo Ren-noleggi, non potranno ottenere l’iscrizione al Ren o il rilascio della licenza comunitaria.
- Prima di utilizzare il veicolo, bisogna registrarlo nell’applicativo Ren- noleggi, mentre il contratto di noleggio deve avere una data precedente quest’ultima. Il contratto di locazione deve contenere tutte le variazioni allo stesso come proroghe o cessazione anticipate.
Se la registrazione subisce un ritardo presso la Motorizzazione, e non viene conclusa prima della data dell’effettivo utilizzo del mezzo, bisogna tenere a bordo la ricevuta rilasciata dall’UMC. Ugualmente bisogna tenere a bordo il contratto di lavoro del conducente e il contratto di locazione del veicolo.